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STATUTO

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO – AIC ITALIA

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Art. 1 – Costituzione

I Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia ODV sono un’Associazione di laici cattolici volontari. Essa riunisce persone che intendono vivere la solidarietà e la carità cristiana secondo il Vangelo.

L’Associazione opera nel rispetto dei principi del D.Lgs. 117/2017 e successivo D.Lgs. 105/2018, è apartitica, ha struttura democratica e non persegue fini di lucro.

L’Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è utilizzato il patrimonio sociale.

Art. 2 – Identità

Il Volontariato Vincenziano si ispira al modello del proprio fondatore, San Vincenzo De’ Paoli; opera in comunione con i pastori della Chiesa; riconosce nel Superiore Generale della Congregazione della Missione l’Assistente Generale dell’Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della spiritualità vincenziana e nelle Figlie della Carità le sue storiche e naturali collaboratrici.

 

Art. 3 – Finalità

L’Associazione ha per scopo:

– la promozione umana e cristiana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio;

– la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano;

– l’incontro personale con il fratello nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, con interventi immediati di aiuto quando la situazione lo richieda.

La disciplina dell’ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali dei GVV sono improntati al rispetto dei principi di democraticità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L’Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; prestazioni socio-sanitarie; educazione e formazione; beneficienza; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

 

Art. 4 – Metodo

Per realizzare gli obiettivi di cui all’art. 3, l’Associazione intende:

– collaborare strettamente con la società civile e con la Chiesa locale e universale;

– favorire la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza e sui mezzi per rispondere, nel contesto attuale, alle aspirazioni dei più poveri;

– assicurare ai suoi membri l’informazione e la formazione culturale, spirituale, sociale e tecnica necessaria ad un’azione rispondente ai bisogni reali;

– programmare e realizzare interventi concreti, progetti e servizi per le persone e le famiglie in difficoltà, anche quelli denominati Servizi Speciali di ascolto, accoglienza e sostegno organizzati in apposite strutture.

Per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

L’Associazione svolge attività di raccolta fondi nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive; gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio.

 

Art. 5 – Sede e organizzazione territoriale

L’Associazione ha sede in Roma ed è articolata in sezioni regionali e Gruppi.

Le sezioni regionali godono di autonomia organizzativa e amministrativa.

I Gruppi godono di autonomia organizzativa e amministrativa quando, in seguito ad autorizzazione del Consiglio regionale, si costituiscono con proprio atto costitutivo, si dotano di codice fiscale, gestiscono la propria attività attraverso l’organo assembleare nella duplice forma ordinaria e straordinaria, eleggono gli organi sociali e il proprio rappresentante legale, approvano il proprio bilancio annuale. In caso contrario rappresentano un’articolazione locale delle sezioni regionali, di cui fanno parte integrante.

L’eventuale statuto che il Gruppo intende adottare deve essere trasmesso, dopo attenta valutazione e verifica, dal Consiglio regionale al Consiglio nazionale, per l’approvazione dello stesso dal punto di vista della coerenza e congruità con le finalità e principi fondamentali dell’Associazione a livello nazionale.

 

Art. 6 – I Gruppi

Nucleo fondamentale dell’Associazione sono i Gruppi, operanti a livello locale.

Il Gruppo è l’articolazione locale dell’Associazione ed è costituito da volontari che operano insieme per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3. Ogni persona che si riconosca nello spirito e nella prassi del presente Statuto può chiedere di aderire ai Gruppi di Volontariato Vincenziano presentando domanda ad un Gruppo, che dovrà provvedere alla sua formazione iniziale.

Ogni Gruppo, riunito in assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nei casi e nelle condizioni previste dall’art. 30 e dall’art.31 del CTS il Gruppo si dota di un Organo di Controllo e di un Organo di Revisione Contabile regolati conformemente all’art. 17 – 18 del presente Statuto.

Per la validità di costituzione e le maggioranze assembleari vale quanto previsto dall’art. 13 del presente Statuto.

Art. 7 – Livello cittadino e provinciale o diocesano

  1. Se in una città operano quattro o più gruppi viene costituito un Consiglio cittadino composto dai Presidenti dei gruppi stessi. Il Consiglio può cooptare altri membri dell’Associazione in numero non superiore ad un terzo dei suoi componenti; essi entrano a farne parte con voto consultivo. Il Consiglio cittadino elegge il suo Presidente, il Vice Presidente, eventualmente il Segretario e il Tesoriere.
  2. Se nel territorio di una provincia o diocesi – al di fuori della città di cui al punto 1 – operano più gruppi, si applicano a livello provinciale o diocesano le disposizioni di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 8 – Sezioni regionali

In ogni regione d’Italia, comprese quelle a statuto speciale, sono costituite sezioni regionali dei Gruppi di Volontariato Vincenziano dotate di autonomia organizzativa e amministrativa. Le sezioni regionali sono formate dai Gruppi operanti nel territorio della Regione.

Organi delle sezioni regionali sono:

– l’Assemblea regionale

– il Consiglio regionale

– l’Organo di controllo (per i casi previsti dall’art. 30 CTS)

– l’Organo di revisione (per i casi previsti dall’art. 31 CTS)

– il Presidente regionale

 

Art. 9 – Assemblea regionale

L’Assemblea regionale è composta da tutti i gruppi della regione ed è convocata e presieduta dal Presidente regionale.

Essa si riunisce una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e della relazione annuale. Provvede altresì alla

  • nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • nomina e revoca, quando previsto, dei membri dell’Organo di controllo.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega di un altro membro avente diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio può ricevere una sola delega.

Per la validità di costituzione e le maggioranze assembleari vale quanto previsto dall’art. 13 del presente Statuto.

Art. 10 – Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti cittadini e provinciali (o diocesani) ed è convocato e presieduto dal Presidente regionale.

Viene altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio regionale; in tal caso il Presidente regionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno ed elegge il Presidente regionale, uno o più Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere che entrano a far parte del Consiglio.

Il Consiglio stesso può cooptare altri membri in misura non superiore ad un terzo dei suoi componenti; i cooptati hanno voto consultivo.

Il Consiglio rende operative le linee programmatiche approvate dall’Assemblea nazionale.

Il Consiglio ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente regionale per motivi di necessità e urgenza.

Il Consiglio sottopone all’esame dell’Assemblea il rendiconto di cassa o i bilanci consuntivo e preventivo annuali, messi a punto dal Tesoriere.

 

Art. 11 – Presidente regionale

Il Presidente regionale:

– promuove e anima la formazione e l’attività caritativa dei Gruppi della Regione;

– predispone la relazione annuale dell’attività stessa che sottopone al voto dell’Assemblea;

– rappresenta in seno al Consiglio nazionale i Gruppi della sua Regione;

– rappresenta la sezione presso gli organismi regionali religiosi e civili;

– provvede agli adempimenti richiesti dalle leggi civili per l’esercizio delle attività di volontariato;

– convoca e presiede l’Assemblea regionale.

Il Presidente regionale ha la legale rappresentanza della sezione regionale.

 

Art. 12 – Organi nazionali

Sono organi dell’Associazione a livello nazionale:

  • – l’Assemblea nazionale
  • – il Consiglio nazionale
  • – il Consiglio direttivo nazionale
  • – l’Organo di controllo (per i casi previsti dall’art. 30 CTS)
  • – l’Organo di revisione (per i casi previsti dall’art. 31 CTS)
  • – il Presidente nazionale.

L’Associazione GVV AIC Italia ODV, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D. lgs. n. 117/ 2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

 

Art. 13 – Assemblea nazionale

L’Assemblea nazionale, costituita da tutti i Soci iscritti nell’apposito Libro Soci, è convocata e presieduta dal Presidente nazionale e può essere ordinaria e straordinaria. Si riunisce una volta l’anno ed approva:

  • la relazione delle attività dell’Associazione;
  • i bilanci consuntivo e preventivo;
  • le linee di indirizzo dell’Associazione;
  • la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • la nomina e la revoca, quando previsto, dei membri dell’Organo di controllo.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi membri presenti in proprio o per delega di altro membro; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e delle disposizioni interne dell’Associazione.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei ¾ degli associati.

Art. 14 – Consiglio nazionale

  1. Il Consiglio nazionale è formato dai Presidenti regionali, dai membri del Consiglio direttivo nazionale di cui al successivo art. 15. Esso può cooptare altri tre membri che entrano a farne parte con voto consultivo.
  2. È presieduto e convocato dal Presidente nazionale almeno due volte l’anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
  3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti regionali; in tal caso, il Presidente nazionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e il Consiglio deve essere tenuto entro trenta giorni dalla convocazione.

4 – Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

5 – Il Consiglio nazionale ha i seguenti compiti:

– approvare il programma generale di attività predisposto dal Consiglio direttivo nazionale;

– approvare la relazione delle attività predisposta dal Consiglio direttivo nazionale;

– sottoporre all’esame dell’Assemblea il rendiconto di cassa o i bilanci consuntivo e preventivo annuali;

– eleggere il Presidente nazionale e i Vice Presidenti;

– eleggere i membri del Consiglio direttivo.

 

Art. 15 – Consiglio direttivo nazionale

  1. Il Consiglio direttivo nazionale è composto dai membri eletti dal Consiglio nazionale: il Presidente nazionale, i Vice Presidenti nazionali, il Segretario e il Tesoriere. Esso può cooptare altri tre membri che entrano a farne parte con voto consultivo.
  2. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  3. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

– curare gli affari ordinari dell’Associazione;

– proporre le norme del funzionamento dell’Associazione;

– determinare il programma generale di lavoro (congressi, convegni, giornate di studio, incontri spirituali) in base alle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea nazionale;

– ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

 

Art. 16 – Il Presidente nazionale

  1. Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio nazionale e del Consiglio direttivo, è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei voti; nella stessa riunione vengono altresì eletti con le stesse modalità i Vice Presidenti.
  2. Il Presidente:

– rappresenta legalmente l’Associazione a livello nazionale;

– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e del Consiglio direttivo;

– promuove e anima la formazione e l’attività caritativa dell’Associazione;

– coordina l’organizzazione mantenendosi in contatto con i Presidenti regionali;

– predispone la relazione annuale dell’attività, che sottopone al voto dell’Assemblea

– rappresenta l’Associazione presso l’Associazione Internazionale delle Carità – AIC;

– cura i rapporti di carattere nazionale ed internazionale con altri Gruppi, Movimenti ed Associazioni.

  1. In caso di necessità o di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente più anziano.

 

Art.17–Organo di controllo

  1. Al superamento dei limiti di cui all’art.30, comma2, del CTS l’Assemblea nomina l’Organo di controllo, collegiale o monocratico, i cui componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397 cc, comma secondo.
  2. L ‘organo di controllo ai sensi dell’ art.30 CTS, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e cantabile e sul suo concreto funzionamento. È prevista la facoltà per l’Associazione di riunire in un unico organo le funzioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti.
  3. L’organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS.
  4. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  5. I componenti dell’organo di controllo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili

 

Art.18 – Organo di revisione

  1. Al superamento delle soglie di cui all’art.31,comma1,del CTS è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico o collegiale.
  2. II Revisore Legale dei Conti, scelto tra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Legali dei Conti, è nominato dall’Assemblea dell’Associazione.
  3. Il Revisore Legale dei Conti dura incarica quattro anni ed è rieleggibile

Art. 19 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

– provvede al disbrigo della corrispondenza;

– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e del Consiglio direttivo.

 

Art. 20 – Tesoriere

Il Tesoriere:

– predispone il rendiconto di cassa e lo schema dei bilanci consuntivo e preventivo che presenta al Consiglio nazionale entro il mese di aprile;

– provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

 

Art. 21 – Libri sociali

L’Associazione GVV AIC Italia ODV adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall’art. 15 del D. lgs n. 117/ 2017 e le scritture contabili previste dall’art. 13 del D. lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili. Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario nazionale con un preavviso di almeno 10 giorni.

 

Art. 22 – Entrate e patrimonio sociale

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

– contributi degli aderenti

– contributi di privati

– contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

– contributi di organismi internazionali

– donazioni e lasciti testamentari

– rimborsi derivanti da convenzioni

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e occasionali

L’Associazione può disporre a livello nazionale delle entrate se specificamente destinate a tale livello o prive di qualsiasi destinazione.

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art.8 comma 3 del D. lgs. n. 117/ 2017.

Art. 23 – Esercizio sociale

L’esercizio inizia il Primo gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell’Associazione.

Il bilancio viene approvato entro il 30 aprile di ogni anno a livello di sezioni regionali e di Gruppi dotati di autonomia amministrativa e organizzativa.

L’approvazione del bilancio, a livello nazionale, viene effettuata dall’Assemblea nazionale in seduta ordinaria entro il primo semestre di ogni anno.

Art. 24 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L’Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e in conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017.

Nei casi previsti dalla legge, l’Associazione redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

 

Art. 25 – Soci

I soci sono coloro che condividono le finalità dell’Associazione, versano la quota associativa annuale, partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari e prestano, a titolo gratuito, la propria opera di volontariato.

L’ammissione a socio viene deliberata in assemblea dal Gruppo presso il quale è stata presentata la domanda e successivamente portata a conoscenza del Consiglio regionale.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e va comunicato per iscritto all’interessato, il quale può ricorrere all’Assemblea per opporsi alla relativa delibera. Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto in seno all’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria e di essere eletti alle cariche sociali. In deroga all’art. 24, I, D. Lgs. 117/ 2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell’Assemblea.

L’ammissione a socio comporta automaticamente l’accettazione dello Statuto e di tutte le disposizioni vigenti nell’Associazione.

Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

  • morosità;
  • indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
  • inattività prolungata.

L’Associazione assicura i soci che prestano la loro attività di volontariato come previsto dalla Legge.

Art. 26 – Obblighi e diritti dei volontari

I volontari hanno il diritto e l’obbligo di partecipare agli organi indicati dal presente Statuto e di votare, anche con delega in conformità con quanto in esso previsto.

Art. 27 – Estinzione e scioglimento

Lo scioglimento viene approvato dall’Assemblea nazionale in seduta straordinaria, appositamente convocata dal Presidente nazionale, o, in mancanza, dal Vice Presidente nazionale più anziano o da un decimo dei soci. La medesima Assemblea nominerà uno o più liquidatori dei beni sociali.

In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del Terzo Settore, che persegue finalità analoghe, indicato dall’Assemblea nazionale deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall’art. 9 del D. Lgs. 117/ 2017.

 

Art. 28 – Norme finali

Per quanto non diversamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore.

Approvato dal Consiglio Nazionale in data 28 aprile 2021

Approvato dall’Assemblea Nazionale in data 28 aprile 2021

Il Presidente

 

Il Segretario[/vc_column_text][vc_column_text]Regolamento Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia OdV

INTRODUZIONE

Il Regolamento, elaborato e approvato dal Consiglio Nazionale in data 25 Novembre 2021 si è reso necessario per meglio definire l’accesso alla associazione, il sistema organizzativo interno, lo stile operativo, i criteri di costituzione di un gruppo e di accesso all’associazione, i servizi resi e le attività di formazione. Il Regolamento è coerente con lo Statuto in vigore di cui è emanazione e si applica ai Volontari iscritti ai GVV.

Ogni volontario GVV accetta di aderire all’associazione, con l’impegno di rispettare lo Statuto, il Regolamento, di versare la quota annuale di adesione e di operare gratuitamente nei diversi servizi che il suo gruppo predispone. L’associazione garantisce il pagamento e l’adeguamento della quota assicurativa annuale.

 

STILE VINCENZIANO art. 1

I Gruppi Vincenziani sono comunità ecclesiali autentiche che

  • Si costituiscono nell’ascolto della Parola di Dio;
  • Trovano la loro unità nel banchetto eucaristico;
  • Esprimono amore fraterno, segno della carità di Cristo, all’interno dei gruppi e verso i fratelli.

Lo Stile Vincenziano

  • È espressione dei valori fondamentali della carità che richiamano a umiltà, tolleranza, misericordia;
  • È rispetto della dignità di ogni persona, con uguale amore, in spirito ecumenico, senza alcuna distinzione;
  • È collaborazione con organismi, associazioni e movimenti che operano nel sociale, con istituzioni pubbliche, mantenendo e rafforzando l’identità vincenziana, mettendo a disposizione le proprie competenze;
  • È rispetto degli impegni assunti, partecipazione costante, formazione continua.

Specifico e irrinunciabile dello stile vincenziano è l’incontro con il fratello in difficoltà, per aiutarlo a risollevarsi e per rimuovere le cause del suo disagio, nella misura in cui è possibile.

 

METODO art. 2

 

Il Volontario Vincenziano vive nella fede del Vangelo, alla sequela di Cristo, seguendo l’esempio di San Vincenzo. Di conseguenza, nei GVV i volontari accolgono fraternamente i poveri e operano per produrre un cambiamento della loro situazione secondo il progetto di San Vincenzo “accompagnare spiritualmente e corporalmente i più poveri”.

L’impegno muove dalle motivazioni di ciascuno, si articola secondo le competenze e le disponibilità date dalla vita lavorativa, dal contesto famigliare, dall’età e dalle condizioni di salute di ciascuno, ma assicura continuità ed efficacia all’opera nella collaborazione e condivisione.

È dovere di ogni volontario rispettare la dignità della persona, senza distinzioni di alcun genere. Per perseguire gli obiettivi dell’associazione si promuove e si accetta la collaborazione con organismi ed enti sia ecclesiali sia socioassistenziali, mantenendo e rafforzando il carisma vincenziano.

 

 

IL VOLONTARIO VINCENZIANO art. 3

 

Il volontario è una persona che, per libera scelta, aderisce, in modo assolutamente gratuito, all’associazione, senza cercare né un compenso né una gratificazione di alcun genere. Nel suo agire sente la responsabilità che si è assunto, quindi opera per il bene comune, mette a disposizione tempo, capacità e competenze per rispondere adeguatamente ai bisogni, non si sottrae ai compiti associativi e ad una formazione spirituale, morale, civile e tecnica adeguata ai tempi e sempre accresciuta.

Si diventa volontario vincenziano dopo un adeguato periodo di formazione, secondo il materiale fornito dal GVV Nazionale, dall’AIC, opportunamente integrato dal formatore locale. Ogni volontario per essere accolto in un gruppo deve farne richiesta, indicando chiaramente le motivazioni e i fini solidaristici che persegue, accettando il metodo e lo stile vincenziano, assicurando la gratuità delle sue azioni.

Tutti coloro che aderiscono ai GVV devono essere iscritti nel registro dei volontari del Gruppo.

Secondo il Codice del Terzo Settore non possono considerarsi volontari le persone che prestano la loro opera in modo occasionale. Tutti i soci attivi devono essere assicurati.

Ogni volontario versa la propria quota associativa dovuta e offre quanto può, anche con sacrificio personale. Segue la formazione proposta dai GVV, ma coglie anche occasioni formative provenienti dal contesto in cui opera. Nessun volontario deve ricevere contributi di alcun genere; in caso gli venga erogato un gettone di presenza in occasioni e attività cui partecipa per l’associazione, anche il gettone deve essere devoluto ai GVV. È possibile solo avere un rimborso per spese preventivamente autorizzate, debitamente documentate e previste da un progetto o da una delibera regionale o nazionale, mai a pie’ di lista.

Il volontario vincenziano opera una scelta di vita e non può ricoprire cariche di livello analogo o superiore in altre associazioni socio assistenziali.

 

IMPEGNO ECONOMICO art.4

 

Per l’assistenza agli ultimi, per la gestione dei servizi, per il funzionamento della associazione a livello locale, nazionale e internazionale è necessario un grande impegno economico, cui ciascun volontario collabora

  • Versando una quota annuale, deliberata dal Consiglio Regionale, comprensiva della quota da versare come sostegno all’Associazione Nazionale (deliberata dal Consiglio Nazionale) e alla Associazione Internazionale AIC (deliberata dall’Assemblea Internazionale);
  • Distribuendo gli aiuti economici alle persone assistite, sempre secondo decisioni concordate dal Gruppo. Nessuna scelta è personale e nessuna erogazione deve essere a titolo personale ma sempre a nome del Gruppo, rispettando il parere di tutti, andando incontro ai bisogni e tutelando la dignità delle persone;
  • Partecipando a raccolte ed attività, provvedendo alla redistribuzione di quanto raccolto, senza capitalizzare, poiché nutriamo fiducia nella Provvidenza e sempre condividiamo concretamente le risorse con i Gruppi della città o della regione che ne abbiano necessità.
  • Ricordando che le risorse (denaro o altro), frutto di raccolte o contributi o eredità o altro, deve essere utilizzato per servizi e distribuito, senza capitalizzarlo, con piena fiducia nella Provvidenza, tenendo presente anche, in spirito vincenziano, la concreta condivisione con i Gruppi in difficoltà

 

IL GRUPPO art.5

 

Struttura fondamentale del volontariato vincenziano è il gruppo: così si moltiplicano le forze, si garantisce la continuità dell’azione nel tempo, ci si arricchisce vicendevolmente nella preghiera comune. Ogni Gruppo mira ad essere una autentica comunità ecclesiale che si costituisce nell’ascolto della Parola di Dio, trova la sua unità intorno all’Eucarestia, esprime amore fraterno, segno della carità di Cristo.

Ordinariamente, il gruppo trova il suo naturale spazio vitale all’interno della parrocchia, che rappresenta “la Chiesa visibile stabilita su tutta la terra” (Sacrosantum Concilium, 42) ed è la forma privilegiata della localizzazione della Chiesa sul territorio dove si opera (cfr. CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 3).

Momento fondamentale ed essenziale della vita del gruppo è la riunione che deve tenersi almeno una volta al mese, preferibilmente due, seguendo una precisa scansione:

  • Preghiera comunitaria (invocazione allo Spirito Santo o preghiera a scelta);
  • Accoglienza fraterna secondo lo stile che ci è proprio;
  • Approvazione dell’ordine del giorno e del verbale della precedente riunione;
  • Lettura e approfondimento di testi (Sacra Scrittura, documenti della Chiesa con particolare riferimento alla dottrina sociale, pensieri di San Vincenzo, schede e materiali dell’Associazione nazionale e internazionale);
  • Trasmissione delle comunicazioni del Presidente del Gruppo in merito al Consiglio cittadino, o provinciale o regionale;
  • Relazione delle attività svolte;
  • Approfondimento delle varie situazioni umane incontrate e comune programmazione degli interventi; eventuale progettazione di servizi da presentare ai responsabili cittadini/ provinciali/regionali e/o in risposta a bandi;
  • Tutti gli aiuti economici concessi devono essere concordati e attribuiti a nome del Gruppo, mai a titolo personale, tenendo presenti le necessità delle persone nel rispetto della loro dignità.
  • Aggiornamento del resoconto finanziario e raccolta delle risorse;
  • Programmazione di eventuali eventi/iniziative di raccolta fondi.

Costituzione di un gruppo: un gruppo nasce dalla volontà comune di almeno cinque soci che hanno seguito il corso di formazione per volontari secondo il modello proposto dall’AIC con le integrazioni decise a livello nazionale e regionale o, anche, dalla scissione di un gruppo più grande per migliorare la funzionalità. Ottenuta l’approvazione del Consiglio Regionale e costituitosi, il Gruppo si presenta al proprio Vescovo ed, eventualmente, alla propria comunità, illustrando le attività che intende svolgere ed ascoltando le indicazioni dei pastori.

Criteri generali per l’apertura di un nuovo Gruppo e compiti dei referenti in sede locale:

  • Predisporre per i volontari una formazione iniziale sulla storia e missione della nostra associazione;
  • Valutare insieme ai nuovi volontari quali sono gli obblighi istituzionali cui rispondere;
  • Assicurare l’appoggio dei vari livelli e lo scambio continuo di informazioni;
  • Invitare alla collaborazione con altri Enti o parrocchie, facendo attenzione di non perdere la nostra autonomia di missione e finanziaria;
  • Ricordare al nuovo Gruppo l’impegno a predisporre tutti i documenti necessari (libro soci, registro dei verbali, il libro della prima nota), a dotarsi di un conto bancario o postale;
  • Richiamare tutti al valore del gruppo, dell’unire le forze agendo insieme e concordando gli interventi. È opportuno ricordare che i primi beneficiari dei nostri interventi anche economici, sono le persone che seguiamo con i quali è stato concordato un progetto di sostegno, per cui mai le risorse devono essere usate per fini diversi (come saldare le quote associative o erogare contributi autonomamente, ecc.).

 

Al suo interno il Gruppo elegge un Presidente, un suo Vicario, un Segretario e un Tesoriere, verbalizzando le elezioni e i risultati sull’apposito libro, a cura del Segretario, nasce così il Consiglio direttivo. Tutti i membri del Consiglio direttivo devono risiedere in modo stabile e continuativo nel Comune in cui il gruppo si è costituito e opera.

Tutti i volontari devono essere regolarmente iscritti nell’apposito registro che è mantenuto aggiornato dalla Segretaria del Gruppo e tutti coloro che svolgono servizi devono essere assicurati.

Organizzazione interna. In ogni gruppo un Presidente si assume i seguenti compiti che sono parte fondamentale della mission dei GVV:

  • Contribuisce all’unione e alla coesione dei GVV mantenendosi in contatto con il Presidente cittadino o, in mancanza, provinciale o diocesano, curando di trasmettere al gruppo le indicazioni ricevute, il materiale formativo, eventuali schede e pubblicazioni, partecipando regolarmente alle riunioni dei Consigli Cittadini e Provinciali;
  • Si impegna a conoscere sempre meglio la realtà del proprio territorio, delle famiglie in condizioni di bisogno, collaborando con il Parroco e con le istituzioni, aggiornandosi sulle politiche sociali e sui servizi, così come sulle risorse rese disponibili da Enti pubblici e privati sul territorio;
  • Cura l’animazione e la formazione, in accordo con l’Assistente spirituale e con le linee regionali e nazionali;
  • Coordina le attività del Gruppo, facilita l’inserimento di nuovi membri, ascolta le proposte ed agevola un rinnovo generazionale adeguato ai tempi così come una condivisione costante di progetti;
  • Programma gli interventi e redige un calendario di massima, insieme al suo Consiglio Direttivo, redigendo anche per ogni riunione l’ordine del giorno;
  • Predispone il resoconto delle attività dell’anno solare entro i termini stabiliti, secondo i modelli dati, e lo invia ai referenti di competenza (cittadino o provinciale o regionale)

Il Vice coadiuva il Presidente titolare e, in caso di suo impedimento, lo sostituisce garantendo la continuità dell’azione caritativa.

Il Segretario tiene aggiornato il registro dei soci e ne invia copia entro il mese di gennaio alla segreteria regionale, per la copertura assicurativa prevista dal D. lgs. 117/2017, mantiene nel rispetto della privacy i dati delle persone prese in carico, redige e conserva i verbali delle riunioni, fa pervenire in tempo utile la convocazione a tutti i membri con l’ordine del giorno, provvede al disbrigo della corrispondenza e alla redazione predisposta per la relazione annuale di attività svolte e corredate dai dati richiesti entro il mese successivo alla chiusura annuale dell’esercizio.

Il Tesoriere è il responsabile della contabilità, quindi raccoglie le offerte, rilascia eventuali ricevute, conserva i documenti contabili che trasmette in originale al legale rappresentante, presenta in riunione il resoconto finanziario mensile; compila il rendiconto di bilancio finanziario consuntivo e preventivo per l’approvazione da parte del gruppo e per il Presidente di competenza (cittadino, provinciale, regionale).

Chiusura di un gruppo: può essere necessario chiudere un gruppo o perché il numero dei soci attivi è diminuito o per altre motivazioni oggettivamente verificate. Il Presidente deve informare il Regionale e seguire scrupolosamente la normativa, come indicato dallo Statuto. Distogliere somme o destinarle a fini diversi da quelli statutari è scorretto dal punto di vista etico e legale.

Durata delle cariche: tutti gli eletti durano in carica quattro anni, possono essere rieletti solo per un secondo mandato.

 

LIVELLO CITTADINO E PROVINCIALE / DIOCESANO art. 6

 

Consiglio cittadino. Conformemente all’articolo 7 dello Statuto se in una città operano quattro o più gruppi viene costituito un Consiglio cittadino composto dai Presidenti dei gruppi stessi che elegge il Presidente cittadino, il Vice, il Segretario e il Tesoriere.

L’Assemblea cittadina, qualora esista un Consiglio cittadino, si riunisce almeno una volta all’anno, preferibilmente due, per un momento di preghiera, di riflessione e confronto, tutti i soci possono partecipare ed intervenire con osservazioni e proposte. Qualora il numero dei gruppi sia inferiore a quattro, una Assemblea si riunisce almeno tre volte l’anno per assicurare la coesione tra i gruppi, la condivisione dei problemi, il vaglio di eventuali progetti comuni.

Consiglio provinciale Come stabilisce lo Statuto se in una provincia sono presenti più gruppi (senza contare quelli che hanno nella città una loro rappresentanza) si costituisce un Consiglio provinciale con i presidenti dei gruppi della provincia, viene eletto un presidente, un vice, un segretario e un tesoriere. Due volte l’anno si riunisce l’Assemblea provinciale. I compiti del Consiglio provinciale e dell’Assemblea provinciale sono analoghi a quelli del livello cittadino.

Organizzazione interna del livello cittadino

Presidente

  • Risiede stabilmente nella città, conoscendone le caratteristiche, i problemi, i punti di forza;
  • Presiede il Consiglio cittadino che si riunisce almeno una volta al mese, prepara con il Vice, con il Segretario e il Tesoriere l’ordine del giorno e un calendario di massima, convoca l’Assemblea secondo tale calendario;
  • Visita i gruppi della città mantenendo vivo ed operante il senso di unità, promuovendo la crescita nel servizio, consigliando fraternamente, verificando situazioni particolari;
  • Cura, secondo le linee concordate con gli altri livelli dell’associazione e con la collaborazione dell’assistente spirituale e della suora, la formazione sia dei nuovi soci che di tutti i volontari, utilizzando il materiale predisposto e condiviso, si impegna a diffondere i documenti formativi e redatti a livello nazionale e regionale in modo che giungano a tutti i soci;
  • Rappresenta i Gruppi della città nel Consiglio Regionale, nella Chiesa locale e in tutti gli organismi a livello locale;
  • Favorisce la nascita e la costituzione di nuovi gruppi e li propone al Presidente regionale;
  • Propone al Presidente regionale per motivazioni oggettive e verificate, la necessità dello scioglimento di un Gruppo e cura che siano restituiti il libro soci, il libro dei verbali e i documenti contabili, si assicura che del residuo di cassa sia fatto l’uso fissato dallo Statuto;
  • Segue l’attività dei volontari impegnati in servizi gestiti da altre associazioni (OdV, Caritas, CSV, Fondazioni, ecc.) o svolti in collaborazione con altri;
  • Richiede le relazioni annuali di attività ai Gruppi secondo i modelli predisposti a livello nazionale e le inoltra al Presidente regionale, corredate dalle proprie osservazioni;
  • Mantiene rapporti di stretta collaborazione con il presidente provinciale e regionale.

Vicepresidente

Coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento, lo sostituisce con gli stessi diritti e doveri, garantendo la continuità dell’azione.

Segretario

  • Redige e conserva i verbali delle riunioni
  • Predispone e invia per tempo le convocazioni ai diversi incontri ed eventi
  • Tiene nota di tutti gli avvenimenti importanti della vita associativa, con eventuale documentazione.

Tesoriere

  • Ha la responsabilità dei conti, quindi raccoglie le offerte, rilascia ricevute e conserva i documenti contabili
  • Compila il rendiconto di cassa annuale e lo schema di bilancio consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio cittadino per l’approvazione e da inviare al Consiglio regionale.

LIVELLO PROVINCIALE / DICESANO art. 7

Organizzazione interna del livello provinciale / diocesano

Presidente

  • Risiede stabilmente nel comune di uno dei gruppi della provincia, conoscendone le caratteristiche, i problemi, i punti di forza;
  • Presiede il Consiglio provinciale che si riunisce in genere tre volte l’anno, prepara con il Vice, con il Segretario e il Tesoriere l’ordine del giorno e un calendario di massima, convoca l’Assemblea;
  • Visita i gruppi della provincia mantenendo vivo ed operante il senso di unità, promuovendo la crescita nel servizio, consigliando fraternamente, verificando situazioni particolari;
  • Cura secondo le linee concordate con gli altri livelli dell’associazione e con la collaborazione dell’assistente spirituale e della suora la formazione sia dei nuovi soci che di tutti i volontari, utilizzando il materiale predisposto e condiviso, cura di diffondere i documenti formativi e altri redatti a livello nazionale e regionale in modo che giungano a tutti i soci;
  • Rappresenta i Gruppi della provincia nel Consiglio Regionale, nella Chiesa locale e in tutti gli organismi a livello locale;
  • Favorisce la nascita e la costituzione di nuovi gruppi e li propone al Presidente regionale;
  • Propone al Presidente regionale, quando se ne prospetta la necessità, verificate le circostanze, lo scioglimento di un Gruppo, con apposita e motivata relazione e cura gli adempimenti di rito;
  • Segue l’attività dei volontari impegnati in servizi gestiti da altre associazioni (OdV, Caritas, CSV, Fondazioni, ecc.) o svolti in collaborazione con altri;
  • Richiede le relazioni annuali di attività ai Gruppi secondo i modelli predisposti a livello nazionale e le inoltra al Presidente regionale, corredate dalle proprie osservazioni;
  • Mantiene rapporti di stretta collaborazione con il presidente cittadino e il regionale.

Vicepresidente

Coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento, lo sostituisce con gli stessi diritti e doveri, garantendo la continuità dell’azione

Segretario

  • Redige e conserva i verbali delle riunioni
  • Predispone e invia per tempo le convocazioni ai diversi incontri ed eventi
  • Tiene nota di tutti gli avvenimenti importanti della vita associativa, con eventuale documentazione

Tesoriere

  • Ha la responsabilità dei conti, quindi raccoglie le offerte, rilascia ricevute e conserva i documenti contabili
  • Compila il rendiconto di cassa annuale e lo schema di bilancio consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio provinciale/diocesano per l’approvazione e l’invio al Consiglio regionale

 

LIVELLO REGIONALE art. 8

Secondo l’art. 8 dello Statuto sono costituite sezioni regionali dei Gruppi di Volontariato Vincenziano dotate di autonomia organizzativa e amministrativa. Le sezioni regionali sono formate dai Gruppi operanti nel territorio della Regione. Organi delle sezioni regionali sono: – l’Assemblea regionale – il Consiglio regionale – l’Organo di controllo (per i casi previsti dall’art. 30 CTS) – l’Organo di revisione (per i casi previsti dall’art. 31 CTS) – il Presidente regionale

Assemblea regionale, composta dai volontari di tutti i gruppi della regione, presieduta dal Presidente regionale, che la convoca, si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e della relazione annuale e per gli altri compiti statutari.

Consiglio regionale, formato dai presidenti cittadini e provinciali, dall’eventuale referente di gruppi non altrimenti rappresentati, dal Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da un numero di Vicepresidenti da uno a quattro, secondo le esigenze della Regione stessa (numero dei gruppi e dei servizi, vastità e complessità del territorio, ecc.) si riunisce con i compiti e le modalità previste dallo Statuto. Il Consiglio può cooptare un numero membri pari a un terzo dei suoi componenti, oltre l’assistente spirituale e/o la suora collaboratrice.

 

Organizzazione interna del livello regionale

Presidente regionale

  • Risiede stabilmente nella regione che rappresenta, conoscendone le caratteristiche, i problemi, i punti di forza;
  • Promuove, coordina ed anima la formazione e l’attività caritativa di tutti i gruppi della regione, cui fa visita secondo un calendario che consenta di conoscere le diverse città e province ove siano presenti i gruppi;
  • Presiede il Consiglio regionale che si riunisce almeno due volte l’anno, prepara con il Vice, con il Segretario e il Tesoriere l’ordine del giorno;
  • Cura secondo le linee concordate con gli altri livelli dell’associazione, con la collaborazione dell’assistente spirituale e della suora, la formazione sia dei nuovi soci che di tutti i volontari, utilizzando il materiale predisposto e condiviso, assicura la diffusione dei materiali formativi, si fa parte attiva presso il Consiglio Nazionale di proposte o di esigenze di formazione specifica rilevate nella sua regione;
  • Ha la legale rappresentanza della Sezione regionale;
  • Rappresenta i Gruppi della sua regione in seno al Consiglio Nazionale;
  • Rappresenta la Sezione regionale presso gli organismi regionali religiosi e civili;
  • Provvede agli adempimenti richiesti dalle leggi civili per l’esercizio dell’attività di volontariato;
  • Predispone la relazione di Bilancio Sociale annuale in tutte le sue componenti, come richiesto dalle disposizioni di legge;
  • Mantiene rapporti di stretta collaborazione con il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo.
  • Quando se ne presenti la necessità e l’urgenza, previo parere e consenso del Consiglio regionale, il Presidente può incaricare, con atto scritto, i Presidenti dei Gruppi e dei Consigli provinciali o cittadini, di mettere in campo singole iniziative;
  • Il Presidente regionale sottopone alla delibera del Consiglio Regionale tutti gli atti di straordinaria amministrazione e ne chiede la ratifica, se già posti in essere per casi eccezionali di necessità ed urgenza.

Vicepresidenti

Coadiuvano il Presidente e, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente vicario lo sostituisce con gli stessi diritti e i doveri, garantendo la continuità dell’azione.

Segretario

  • Redige e conserva i verbali dei Consigli direttivi, dei Consigli regionali e delle Assemblee
  • Predispone e invia per tempo le convocazioni ai diversi incontri ed eventi
  • Tiene nota di tutti gli avvenimenti importanti della vita associativa, con eventuale documentazione
  • Aggiorna ogni anno il registro degli associati
  • Provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • Predispone la raccolta dei dati per la stesura del bilancio di Missione

Tesoriere

  • Cura e conserva i documenti contabili in originale di tutti i Gruppi e del Consiglio direttivo regionale, in quanto sede legale dell’Associazione;
  • Redige la prima nota del Consiglio direttivo e predispone la documentazione necessaria alla tenuta di bilancio;
  • Mantiene costanti rapporti con l’Organo di controllo e i Revisori Legali, ove previsti, secondo il Codice del Terzo Settore;
  • Compila il Bilancio d’esercizio annuale composto dagli schemi di bilanci secondo la legge vigente da presentare al Consiglio Direttivo Regionale e all’Assemblea regionale per l’approvazione;
  • Predispone le ricevute liberali per i donatori da presentare al Presidente Legale rappresentante per la firma.

 

LIVELLO NAZIONALE art. 9

Il Livello Nazionale è definito nelle funzioni e nei compiti dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dello Statuto in vigore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, preferibilmente ogni trenta giorni, è responsabile con il Presidente Nazionale degli affari di competenza e può valersi del contributo di esperti, in circostanze particolari,

  • per presentare all’approvazione del Consiglio Nazionale proposte, programmi, rendiconti, sempre rispondenti al carisma vincenziano e in linea con le norme di legge;
  • per predisporre interventi urgenti in circostanze emergenziali;
  • per elaborare piani formativi specifici con esperti dei settori.

 

I Vicepresidenti nazionali sono eletti dal Consiglio Nazionale in numero di quattro, con compiti specifici per collaborare nella gestione dei diversi aspetti della vita associativa.

Durante gli incontri del Consiglio Direttivo il Presidente, i vicepresidenti, il segretario e il tesoriere esaminano dettagliatamente situazione e problemi, per proporre soluzioni e delibere al Consiglio Nazionale, con i loro pareri e suggerimenti l’Assistente Nazionale e la Suora Consigliera possono collaborare ai lavori

 

CONVOCAZIONI art. 10

 

Ad ogni livello un Consiglio e una Assemblea devono essere convocati con avviso a tutti coloro che hanno diritto a partecipare. La convocazione deve contenere le informazioni fondamentali (data, orario e luogo di riunione, ordine del giorno) e deve essere inviata ai membri di Consigli e Assemblee cittadine, provinciali/ diocesane, regionali e nazionali con un congruo preavviso, di quindici giorni, salvo casi di particolare necessità. È normalmente ammessa la convocazione tramite mail.

Nel caso delle Assemblee deve essere indicata sia la prima che la seconda convocazione.

 

ELEZIONI art. 11

Le elezioni a livello di Gruppo, Consiglio Cittadino, Provinciale (o Diocesano), Regionale, Nazionale sono valide quando vi abbiano partecipato la metà più uno degli aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega scritta.

Le deleghe possono essere date solo ai membri che hanno diritto di voto; ogni membro può avere un massimo di una delega.

Hanno diritto di voto:

  • A livello di gruppo: tutti i volontari attivi che partecipano alla vita del gruppo;
  • A livello cittadino: tutti i membri del Consiglio uscente e i Presidenti dei Gruppi operanti nella città;
  • A livello provinciale o diocesano: tutti i membri del Consiglio uscente e i Presidenti dei Gruppi operanti nella provincia o diocesi;
  • A livello regionale: tutti i membri eletti del Consiglio Direttivo uscente e i Presidenti dei gruppi provinciali / diocesani e cittadini;
  • A livello nazionale: tutti i membri del Consiglio Nazionale, cioè i presidenti regionali, e i membri del Consiglio Direttivo uscente.

Sarà considerata eletta la persona che avrà riportato la maggioranza (la metà più uno) dei voti validi. Le elezioni sono a scrutinio segreto.

Tutti gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti solo per un ulteriore quadriennio.

Non è ammesso un doppio incarico di responsabile ai vari livelli organizzativi dell’Associazione, salvo per il periodo necessario alla sostituzione che, di norma, non deve superare i sei mesi.

Sono ammesse votazioni ed elezioni on line nelle situazioni di emergenza espressamente indicate dalle autorità locali o Nazionali.

 

RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA art.12

 

Nei casi in cui non sia possibile lo svolgimento di una riunione o di un consiglio in presenza, per condizioni di comprovata difficoltà o qualora sia indicata dalle autorità competenti una situazione avversa di qualsivoglia natura (climatica, sanitaria, ecc.) è possibile riunirsi in modalità telematica per gli organi sociali dei Gruppi di Volontariato Vincenziano e delle sue articolazioni.

Le riunioni possono svolgersi in tale modalità purché le tecnologie adottate garantiscano l’identificazione chiara dei partecipanti, la possibilità di ascoltare distintamente e di verbalizzare tutti gli interventi. È diritto di tutti intervenire senza discriminazioni.

Anche per incontri di programmazione o di formazione, pur senza situazioni di particolare criticità, può essere adottata occasionalmente la modalità telematica, fermo restando le condizioni di cui sopra: identificazione chiara dei partecipanti, la possibilità di partecipazione attiva di tutti, la verbalizzazione. Per la registrazione è necessario il consenso espresso di tutti i partecipanti.

 

ESCLUSIONE DA SOCI art. 13

I Consigli, ai vari livelli, possono deliberare l’esclusione di un associato, con votazione a maggioranza assoluta, per giusta causa e considerare dimissionario un Responsabile dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

I membri dei Consigli, a qualsiasi livello, possono essere rimossi, per giusta causa, con votazione a maggioranza assoluta, da coloro che li hanno eletti, con il consenso del Consiglio Nazionale.

Il Presidente nazionale può essere rimosso dal Consiglio nazionale, per giusta causa con votazione a maggioranza assoluta degli altri membri, previa audizione personale del Presidente stesso.

 

FORMAZIONE Art. 14

Il Concilio Vaticano II e la normativa nazionale sul volontariato richiamano l’obbligo della formazione permanente, personale e comunitaria. In essa si distinguono ambiti differenti:

  • corsi di formazione basilari per coloro che desiderano entrare nell’Associazione affinché conoscano il carisma vincenziano e condividano il progetto dei GVV;
  • corsi di approfondimento sui problemi di varia natura, religiosi, sociali, etici, legislativi, del mondo contemporaneo;
  • corsi di aggiornamento e preparazione specifica per i settori specifici di intervento.

Per garantire un’offerta comune a tutti, pur nella consapevolezza che esistono iniziative locali, di diverso livello, di cui i volontari possono valersi, il Consiglio Direttivo Nazionale presenta al Consiglio Nazionale, per ogni anno sociale, una proposta di formazione nazionale e la relativa programmazione, annuale o pluriennale. Il Consiglio Nazionale delibera in merito al piano formativo e alle risorse umane ed economiche necessarie alla sua realizzazione. In base alle esigenze che emergono dall’analisi dei diversi contesti e da bisogni formativi specifici, il Consiglio Direttivo può proporre anche formazioni specifiche per settori.

Ogni anno è validato un pacchetto formativo per i volontari che desiderano entrare nell’associazione, sarà poi compito di formatori regionali o provinciali, a seconda delle realtà e delle esigenze, avviare la formazione dei nuovi volontari, apportando integrazioni e inviando una relazione finale dettagliata al Consiglio Direttivo. L’ammissione alla Associazione richiede la frequenza dell’apposito corso di formazione, il volontario divenuto socio continuerà il proprio cammino spirituale, approfondendo il carisma.

È un dovere di tutti i volontari e, in particolare, dei responsabili, seguire la formazione.

 

ANIMAZIONE SPIRITUALE art. 15

L’animazione spirituale è fondamentale per la crescita umana e spirituale dei volontari. Essa è affidata all’Assistente spirituale, preferibilmente un Missionario di San Vincenzo. In particolare, l’Assistente spirituale, cooptato dai Consigli, collabora in comunione con i suoi membri, approfondisce le motivazioni religiose per una continua ricerca di operante testimonianza cristiana.

In collaborazione con l’Assistente oppure, in sua assenza, secondo le disponibilità, ogni Responsabile è tenuto a farsi carico dell’animazione spirituale, avendo particolare cura di approfondire i temi indicati a tale riguardo dal Consiglio Nazionale.

 

ASSISTENTE SPIRITUALE art. 16

L’Assistente Spirituale nazionale è un Missionario Vincenziano, scelto dal Consiglio Direttivo Nazionale, in accordo con il Visitatore della Provincia italiana (MVI). L’assistente nazionale è nominato dal Visitatore della Provincia italiana (MVI), confermato dal Superiore Generale della Congregazione della Missione e cooptato dal Consiglio nazionale. La sua nomina dura 4 anni e può essere rinnovata per altri 4 anni.

Compiti:

  • Programmare gli interventi di animazione spirituale in accordo con il Consiglio Direttivo e con il Consiglio Nazionale, collaborando ove possibile alla formulazione e realizzazione del piano formativo nazionale;
  • Animare i Gruppi, affinché possano approfondire i grandi temi della carità, intesa come risposta cristiana alle esigenze del mondo contemporaneo;
  • Contribuire a dare continuità al carisma vincenziano nelle attività dell’Associazione;
  • Promuovere e coordinare gli incontri degli Assistenti regionali per realizzare una animazione spirituale unitaria.

L’Assistente Spirituale regionale è, ove possibile, un Missionario Vincenziano, scelto dal Consiglio Direttivo regionale, in accordo con il Visitatore della Provincia italiana (MVI) che gli (attribuisce) conferisce la nomina.

SUORE COLLABORATRICI – FIGLIE DELLA CARITÀ ART. 17

Le Suore, cooptate dai Consigli ai vari livelli, collaborano con i Gruppi. Esse, con dedizione e presenza costante, offrono ai volontari la loro collaborazione, arricchita dalla loro speciale preparazione religiosa e professionale nel servizio rivolto ai poveri.

A livello nazionale, la Suora collaboratrice è una Figlia della Carità scelta dal Consiglio direttivo nazionale, in accordo con la Visitatrice d’Italia. La suora collaboratrice nazionale e nominata dalla Visitatrice. La sua nomina dura 4 anni e può essere rinnovata per altri 4 anni. Essa ha i seguenti compiti:

  • Programmare gli interventi di animazione spirituale in accordo con il Consiglio Direttivo e con il Consiglio Nazionale, collaborando ove possibile alla formulazione e realizzazione del piano formativo nazionale;
  • Sostenere i volontari laici nel “realizzare la missione della Chiesa ricordando la coerenza della vita nella fede e la carità fraterna” (Apostolicam Actuositatem);
  • Suscitare e mantenere rapporti di fraterna collaborazione con le suore, presenti ai vari livelli, e i Volontari Vincenziani anche attraverso incontri periodici e scambi di esperienze;
  • Contribuire a tenere vivo lo stile vincenziano nell’attività dell’Associazione.
  • Promuovere e coordinare gli incontri delle Suore collaboratrici regionali per realizzare una animazione spirituale unitaria

 

DIMENSIONE INTERNAZIONALE art. 18

Come indicato nell’art. 1 dello Statuto, i Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia sono membri di diritto dell’AIC “Associazione Internazionale delle Carità fondate da San Vincenzo de’ Paoli”, di cui condividono finalità e stile.

La dimensione internazionale comporta diritti e doveri.

Sono diritti a tutti i livelli:

  • Fruire di un’informazione allargata a tutti i continenti sulle situazioni di povertà e sulle iniziative messe in atto per fronteggiarle;
  • Sapere di costituire una forza di opinione e di intervento pacifico contro le povertà e contro le cause che le determinano;
  • Esprimere e sostenere valori di cultura e fede cristiana che si arricchiscono anche attraverso la conoscenza e il dialogo con popoli di altre culture.

Sono doveri a tutti i livelli:

  • Diffondere la conoscenza dell’AIC, dei suoi orientamenti, delle sue linee operative, dei documenti formativi e della sua stampa;
  • Facilitare gli sforzi di coordinamento, collaborando alla creazione di reti transnazionali e/o di gemellaggi per far fronte alle comuni povertà;
  • Collaborare ai progetti unitari di primo intervento che richiedono anche un contributo finanziario, rispondendo secondo le possibilità;
  • Versare la quota associativa annua all’Associazione Internazionale tramite la Segreteria Nazionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano.

 

ORGANI DI STAMPA art. 19 o 20

I Gruppi di Volontariato Vincenziano hanno come organo ufficiale di stampa gli Annali della Carità, in cui vengono pubblicati articoli formativi e notizie della vita associativa. Tutti i volontari sono chiamati a collaborare alla stesura della rivista con l’invio di articoli.

Tutti gli associati ricevono la pubblicazione, il cui abbonamento è compreso nella quota associativa. Inoltre, in alcune regioni o città vengono redatte, a cura del Volontariato Vincenziano, altre pubblicazioni a carattere formativo, con informazioni e notizie relative in particolare al proprio territorio. Tutti i soci sono tenuti ad inviare articoli per la pubblicazione.

I soci dei GVV collaborano, quando e come è possibile o richiesto, con gli organi di stampa della Famiglia Vincenziana.

 

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE art. 20 o 21

L’Associazione ha durata illimitata.

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