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Approvate dal Comitato di Presidenza nazionale il 10 maggio 2007

Approvate dal Consiglio nazionale l’11 maggio 2007

IL GRUPPO

Identità

art. 1

Ogni Gruppo vuol essere un’autentica comunità ecclesiale che:
– si costituisce nell’ascolto della Parola di Dio;
– trova la sua unità intorno all’Eucaristia;
– esprime amore fraterno, segno della carità di Cristo, nella mutevole realtà storica2.

Stile Vincenziano

art. 2

– è espressione dei valori fondamentali della carità che richiamano all’umiltà, alla tolleranza, alla misericordia nel giudizio, alla discrezione;
– è rispettare la dignità di ogni persona e rivolgersi a ciascuno con uguale amore in spirito ecumenico senza differenza di razza o fede religiosa;
– è promuovere e accettare la collaborazione con organismi, associazioni e movimenti, che operano nel sociale:
a) mantenendo e rafforzando l’identità vincenziana;
b) offrendo una competenza seria e approfondita;
c) assicurando il rispetto degli impegni assunti con una costante partecipazione.

E’ specifico dello stile vincenziano l’incontro personale con il fratello nel suo ambiente di vita; incontro che esige una preparazione seria e continua e una coerente testimonianza che si fondano sulla preghiera e sull’ascolto della Parola.

Metodo

art. 3

1. La riunione del Gruppo è momento essenziale per la formazione dei suoi membri, per l’analisi dei problemi e per il coordinamento delle attività.
Le riunioni di gruppo, tenute con regolarità due volte al mese, si svolgono con il seguente ordine:
a) preghiera in comune;
b) lettura e approvazione dell’ordine del giorno e del verbale della precedente riunione;
c) lettura e approfondimento dei testi della Sacra Scrittura, documenti della Chiesa con particolare riferimento alla dottrina sociale, pensieri di San Vincenzo, stampa dell’Associazione;
d) trasmissione delle comunicazioni del Presidente cittadino, ove esista, e del Presidente provinciale (o diocesano);
e) relazione delle attività svolte;
f) approfondimento delle varie situazioni umane incontrate e comune programmazione degli interventi; eventuale progettazione di servizi da presentare ai responsabili cittadini o provinciali;
g) scambio di idee e di esperienze alla luce sia del messaggio evangelico che di una seria preparazione specifica;
h) resoconto finanziario e raccolta delle offerte.

2. Ai fini della sua operatività ogni Gruppo sarà costituito da non più di venti e da non meno di cinque membri.
3. Anche ogni Servizio Speciale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano costituisce gruppo a tutti gli effetti: tuttavia la sua consistenza numerica è in rapporto alle esigenze del servizio stesso.
4. Il Presidente di ogni Servizio Speciale che abbia un riconoscimento giuridico e uno statuto autonomo è membro cooptato dei Consigli cittadini o provinciali; è tenuto a trasmettere ogni anno al Presidente cittadino o provinciale/diocesano e regionale, il resoconto contabile e dell’attività

Impegno economico

art. 4

I singoli associati devono dare, anche con sacrificio personale, il loro contributo al Gruppo, come segno di partecipazione e condivisione e cercare di coinvolgere altri, privati ed enti, nelle proprie iniziative. Ogni associato contribuisce, inoltre, con una quota annuale, concordata in sede di Consiglio nazionale, alle spese che si dovranno sostenere ai diversi livelli organizzativi: cittadino, provinciale (o diocesano), nazionale e internazionale.

art. 5

Tutti gli aiuti economici devono essere concordati e dati a nome del Gruppo, mai a titolo personale, tenendo presenti le necessità dei poveri nel rispetto della loro dignità.
Il denaro raccolto va distribuito, senza capitalizzarlo, con piena fiducia nella Provvidenza; si raccomanda, in spirito vincenziano, la concreta condivisione con i Gruppi in difficoltà.

Livello di Gruppo
Il Presidente del Gruppo

COMPITI

Livello di gruppo
art. 6

Il Presidente del gruppo

a) anima la formazione e l’attività caritativa del Gruppo e fa sì che ogni suo membro si senta parte di una vera comunità e corresponsabile delle attività caritative;
b) valorizza le capacità di ciascuno per stabilire la migliore suddivisione dei compiti;
c) deve essere informato sulla realtà del territorio, sulle attività e i servizi del Gruppo, deve conoscere personalmente le famiglie affiancate e tenersi aggiornato sulle politiche sociali e sui servizi e le risorse offerte dagli Enti pubblici e privati;
d) stende l’ordine del giorno di ogni riunione;
e) si tiene in costante contatto con il Presidente cittadino (ove esista), oppure con il Presidente provinciale (o diocesano) e trasmette al Gruppo le indicazioni da loro ricevute;
f) predispone e invia loro il resoconto delle attività dell’anno solare entro i termini stabiliti.
Il Vice Presidente coadiuva il presidente e, in caso di suo impedimento, lo sostituisce garantendo la continuità dell’azione caritativa.
Il Segretario tiene aggiornato, nell’apposito libro soci, l’elenco degli associati, che devono essere coperti da assicurazione,come previsto dalla Legge 266/91, tiene nota dei dati delle persone seguite dal Gruppo nel rispetto della privacy e di tutti gli avvenimenti importanti della vita del Gruppo, redige e conserva i verbali delle riunioni, provvede al disbrigo della corrispondenza.
Il Tesoriere è responsabile del denaro affidatogli dal Gruppo, raccoglie le offerte, rilascia le ricevute e conserva i documenti contabili, presenta in riunione il resoconto finanziario mensile e compila il rendiconto di cassa annuale e lo schema di bilancio consuntivo e preventivo che sarà presentato al Presidente e al Gruppo.

Livello cittadino e provinciale (o diocesano)

art. 7

I Consigli hanno il compito di:

a) promuovere la formazione spirituale, culturale e tecnica;
b) conoscere e approfondire i piani pastorali;
c) coordinare le varie attività caritative dei Gruppi e individuare nuovi capi d’azione, secondo un piano organico di intervento basato sulle necessità concrete del territorio.

art. 8

Il Presidente cittadino:
a) presiede il Consiglio cittadino che si riunisce una volta al mese;
b) rappresenta i Gruppi della città nel Consiglio regionale, nella Chiesa locale e in tutti gli organismi a livello cittadino;
c) tiene i contatti con tutti i Gruppi della città, mantenendo vivo e operante lo spirito di unione fra i Gruppi stessi e promuove la loro crescita nel servizio;
d) favorisce la nascita e la costituzione di nuovi Gruppi;
e) propone al Presidente regionale, previo consenso del proprio Consiglio, lo scioglimento di quei Gruppi che, per mancanza di volontari o per gravi motivi, cessano la propria attività, chiedendo la restituzione del libro dei verbali di riunione e dei documenti contabili con le eventuali rimanenze;
f) segue la gestione dei Servizi Speciali esistenti, ne verifica lo sviluppo e la validità, partecipa agli incontri e ai consigli, presenta al Consiglio regionale la programmazione dei nuovi servizi e le successive realizzazioni. La documentazione di ogni servizio dovrà essere inviata anche al Comitato di presidenza nazionale;
g) segue l’attività dei volontari impegnati in servizi gestiti da altre associazioni o svolti in collaborazione con altri;
h) approfondisce i problemi della vita associativa secondo le indicazioni e le delibere del Consiglio;
i) prepara con il/i Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l’ordine del giorno del Consiglio cittadino;
l) richiede le relazioni annuali dell’attività dei Gruppi per inoltrarle al Presidente regionale, corredate dalle proprie osservazioni e da un riepilogo;
m) collabora con il Presidente provinciale o diocesano.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento, lo sostituisce con gli stessi diritti e doveri, garantendo la continuità della sua azione.
Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni e tiene nota di tutti gli avvenimenti importanti della vita dell’Associazione, provvede al disbrigo della corrispondenza.
Il Tesoriere è responsabile del denaro affidatogli dal Consiglio, raccoglie le offerte, rilascia le ricevute e conserva i documenti contabili, compila il rendiconto di cassa annuale e lo schema di bilancio consuntivo e preventivo e li presenta al Consiglio cittadino.

art. 9

Il Presidente provinciale (o diocesano):

a) presiede il Consiglio provinciale (o diocesano) che si riunisce almeno tre volte l’anno;
b) rappresenta i Gruppi della provincia (o diocesi) nel Consiglio regionale, nella Chiesa locale e in tutti gli organismi a livello provinciale (o diocesano);
c) tiene i contatti con tutti i Gruppi del Consiglio provinciale (o diocesano) mantenendo vivo e operante lo spirito di unione fra i Gruppi stessi e promuove la loro crescita nel servizio;
d) favorisce la nascita e la costituzione di nuovi Gruppi;

e) propone, previo consenso del suo Consiglio, al Presidente regionale lo scioglimento di quei Gruppi che, per mancanza di volontari o per gravi motivi, cessano la propria attività, chiedendo la restituzione del libro dei verbali di riunione e dei documenti contabili con le eventuali rimanenze;
f) segue la gestione dei Servizi Speciali esistenti, ne verifica lo sviluppo e la validità, partecipa agli incontri e ai consigli, presenta al Consiglio regionale la programmazione dei nuovi servizi e le successive realizzazioni. La documentazione di ogni servizio dovrà essere inviata anche al Comitato di presidenza nazionale;
g) segue l’attività dei volontari impegnati in servizi gestiti da altre associazioni o svolti in collaborazione con altri;
h) approfondisce i problemi della vita associativa secondo le indicazioni e le delibere del Consiglio;
i) prepara con il/i Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l’ordine del giorno del Consiglio provinciale (o diocesano);
j) richiede le relazioni annuali dell’attività dei Gruppi per inoltrarle al Presidente regionale, corredate dalle proprie osservazioni e da un riepilogo.

art. 10

Il Presidente regionale:

a) promuove, coordina e anima la formazione e l’attività caritativa di tutti i gruppi della regione; favorisce la nascita e la costituzione di nuovi gruppi;
b) predispone la relazione annuale dell’attività stessa che sottopone al voto dell’Assemblea;
c) rappresenta in seno al Consiglio nazionale tutti i gruppi della sua regione;
d) rappresenta la Sezione presso gli organismi regionali religiosi e civili;
e) provvede agli adempimenti richiesti dalle leggi civili per l’esercizio dell’attività del volontariato;
f) il Presidente regionale ha la legale rappresentanza della Sezione regionale4.
Quando se ne presenti la necessità e l’urgenza, previo parere e consenso del Consiglio regionale, il Presidente può incaricare, con atto scritto, i Presidenti dei Gruppi e dei Consigli provinciali, cittadini o diocesani, di adottare singoli provvedimenti.
Il Presidente regionale sottopone alla delibera del Consiglio regionale tutti gli atti di straordinaria amministrazione e ne chiede la ratifica, se già posti in essere per casi straordinari di necessità ed urgenza.
g) Il presidente regionale è membro di diritto del Consiglio regionale dei Gruppi giovani.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e in caso di impedimento lo sostituisce, con gli stessi diritti e doveri, garantendo la continuità della sua azione.
Il Segretario regionale:
a) redige il verbale dei Consigli e dell’Assemblea regionale;
b) tiene nota di tutti gli avvenimenti importanti della vita associativa nella regione;
c) tiene aggiornato l’elenco degli associati e il registro degli assicurati;
d) provvede al disbrigo della corrispondenza; Il Tesoriere:
a) è responsabile del denaro affidatogli dal Comitato e dal Consiglio;
b) rilascia le ricevute e conserva i documenti contabili;
c) compila il rendiconto di cassa annuale e lo schema dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio regionale e all’Assemblea regionale.

VICE PRESIDENTI NAZIONALI

art. 11

I Vice Presidenti nazionali fanno parte del Consiglio nazionale e del Comitato di Presidenza nazionale.

Essi collaborano con il Presidente nazionale nel coordinamento, nell’animazione e nella formazione.
Sono tenuti a conoscere la realtà delle Regioni a loro affidate; partecipano agli incontri della vita associativa ed, in particolare, alle Assemblee regionali e ad alcuni Consigli regionali.

ELEZIONI

art. 12
Le elezioni a livello di Gruppo, Consiglio cittadino, provinciale (o diocesano) e regionale, sono valide quando vi abbiano partecipato in prima convocazione la metà più uno degli aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega scritta; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deleghe possono essere date solo ai membri che hanno diritto di voto; ogni membro può avere un’unica delega.
Hanno diritto di voto:
a livello di gruppo: i volontari attivi che partecipano alla vita del gruppo ;
a livello cittadino: il Presidente cittadino, i membri eletti del Consiglio uscente e i Presidenti dei Gruppi operanti nella città;
a livello provinciale o diocesano: il Presidente provinciale, i membri eletti del Consiglio uscente e i Presidenti dei Gruppi operanti nella provincia o diocesi, esclusi i Presidenti cittadini.
a livello regionale: il Presidente regionale, i membri eletti del Consiglio uscente, e i Presidenti cittadini e provinciali (o diocesani).

Sarà considerata eletta la persona che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti (più del 50% dei voti). Le elezioni sono a scrutinio segreto.
Tutti gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti solo per un ulteriore quadriennio .
Non è ammesso un doppio incarico di responsabile ai vari livelli organizzativi nell’Associazione, salvo per il periodo necessario alla sostituzione che non deve superare i 6 mesi.

art. 13
I Consigli, ai vari livelli, possono deliberare l’esclusione di un associato, a maggioranza assoluta per giusta causa e considerare dimissionario un Responsabile dopo tre assenze consecutive ingiustificate6.
I membri dei Consigli -a qualsiasi livello- possono essere rimossi, per giusta causa, a maggioranza assoluta – da coloro che li hanno eletti – con il consenso del Consiglio nazionale.
Il Presidente nazionale può essere rimosso dal Consiglio nazionale, per giusta causa a maggioranza assoluta degli altri membri, dopo che questi hanno ascoltato il Presidente stesso.

art. 14
I Giovani dei Gruppi di Volontariato Vincenziano si organizzano nell’ambito dell’Associazione in modo autonomo secondo le esigenze derivanti dall’età degli associati, ma nel rispetto delle norme statutarie e delle leggi sul Volontariato.
1) eleggono al loro interno un responsabile nazionale sostenuto da una struttura analoga a quella dei Gruppi adulti. Il Responsabile nazionale ed i Responsabili regionali dei Gruppi Giovani del Volontariato Vincenziano fanno parte di diritto rispettivamente del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dei Gruppi adulti ed hanno in essi diritto di voto.
2) Nell’attività caritativa e negli incontri formativi è auspicabile la collaborazione fra gruppi adulti e giovani operanti nello stesso territorio.
3) Per rendere sempre più fruttuosa la collaborazione è doveroso che i responsabili dei Gruppi adulti, ai vari livelli partecipino agli incontri dei giovani.

Il Presidente nazionale del Gruppi di Volontariato Vincenziano è membro di diritto del Consiglio nazionale dei Gruppi Giovani.

ANIMAZIONE SPIRITUALE

art. 15
L’animazione spirituale è fondamentale per la formazione dei volontari. Essa è affidata all’Assistente spirituale, preferibilmente Missionario di San Vincenzo. In particolare l’Assistente spirituale, cooptato dai Consigli ai vari livelli, collabora a realizzare gli scopi dell’Associazione e, in comunione con i suoi membri, approfondisce le motivazioni religiose per una continua ricerca di operante testimonianza cristiana7.
In collaborazione con l’Assistente, oppure in sua assenza, ogni Presidente o Responsabile è tenuto a farsi carico dell’animazione spirituale, avendo particolare cura di approfondire i temi indicati a tale riguardo dal Consiglio nazionale.

art. 16
L’Assistente Spirituale a livello nazionale è un Missionario di San Vincenzo, scelto dal Padre Generale, d’intesa con il Presidente nazionale. Dura in carica quattro anni, rinnovabili.
Egli ha i seguenti compiti:
– animare i Gruppi, affinché possano approfondire i grandi temi della carità, intesa come risposta cristiana alle esigenze del mondo contemporaneo;
– contribuire a dare continuità al carisma vincenziano nelle attività dell’Associazione;
– promuovere e coordinare gli incontri degli Assistenti per realizzare una formazione spirituale unitaria.

art. 17
Le Suore Figlie della Carità, cooptate dai Consigli ai vari livelli, collaborano con i Gruppi. Esse con dedizione e presenza costante offrono ai volontari il contributo della loro preparazione religiosa e professionale nel servizio rivolto ai poveri.

art. 18

A livello nazionale, la Suora collaboratrice è una Figlia della Carità scelta dai suoi Superiori Maggiori8 dopo aver consultato il Presidente nazionale. Dura in carica quattro anni, rinnovabili. Essa ha i seguenti compiti:
– sostenere i volontari laici nel “realizzare la missione della Chiesa ricordando la coerenza della vita nella fede e la carità fraterna” (Apostolicam Actuositatem);
– suscitare e mantenere rapporti di fraterna collaborazione tra le Figlie della Carità e i Volontari Vincenziani anche attraverso incontri periodici e scambi di esperienze;
– contribuire a tener vivo lo stile vincenziano nell’attività dell’Associazione.

FORMAZIONE

Art. 19
Il Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes, Apostolicam Actuositatem), la Christifideles Laici e la legge nazionale sul Volontariato n. 266 dell’11.8.1991 (art. 10 ) richiamano l’obbligo della formazione permanente, personale e comunitaria.
In essa si distinguono ambiti differenti:
– corsi di formazione per quanti desiderano entrare a far parte dell’Associazione9;
– corsi di approfondimento sui problemi religiosi e sociali del mondo contemporaneo;
– corsi di aggiornamento e di preparazione specifica secondo i settori di intervento.
E’ un dovere di tutti i Volontari, e in particolare dei responsabili, vivere e trasmettere questa dimensione della vita caritativa; tale dovere si sostanzia, in seguito all’ammissione all’Associazione

in qualità di socio, nella frequenza di un apposito corso di formazione e nella pronuncia dell’ “Atto di impegno.”

Art. 20 – Gruppi di studio
I Consigli regionali possono istituire dei Gruppi di studio con la finalità di individuare, elaborare e proporre percorsi di formazione e aggiornamento continuo dei volontari nel rispetto delle indicazioni fornite dal Magistero Ecclesiale, dalla spiritualità vincenziana e dalla normativa sul volontariato. Le piste di riflessione o di approfondimento indicate dal Gruppo di studio regionale sono sottoposte a valutazione ed approvazione da parte del Consiglio regionale. Il Gruppo di studio regionale indica al suo interno un Responsabile, la cui nomina viene approvata dal Consiglio regionale ed eventualmente un Segretario che durano in carica 4 anni e sono rinnovabili per un ulteriore quadriennio. Il Responsabile del Gruppo di studio regionale è membro cooptato del Consiglio regionale. Il Presidente regionale è membro di diritto del Gruppo di studio.
Il Gruppo di studio nazionale è costituito dai Responsabili dei Gruppi di studio regionali. Si riunisce almeno due volte l’anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 delle componenti. Opera in sinergia con i Gruppi di studio regionali, ai quali può affidare approfondimenti su particolari tematiche. Si occupa di elaborare un report relativo al tema di formazione annuale, che una volta approvato dal Comitato di presidenza nazionale, sarà utilizzato per la pianificazione della
riflessione e dello studio a livello regionale e locale. Il Gruppo di studio nazionale indica al suo
interno un Responsabile, la cui nomina viene approvata dal Comitato di presidenza nazionale ed eventualmente un Segretario che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per un ulteriore quadriennio. Il Responsabile del Gruppo di studio nazionale è membro cooptato del Consiglio nazionale. Il Presidente nazionale è membro di diritto del Gruppo di studio nazionale.

A.I.C.

art. 21
Come indicato nell’art. 1 dello Statuto, i Gruppi di Volontariato vincenziano – AIC Italia sono membri di diritto dell’A.I.C. “Associazione Internazionale delle Carità fondate da San Vincenzo de’ Paoli”, di cui condividono finalità e stile.
La dimensione internazionale comporta diritti e doveri. Sono diritti:
– fruire di un’informazione allargata a tutti i continenti sulle situazioni di povertà e sulle iniziative messe in atto per fronteggiarle;
– sapere di costituire una forza di opinione e di intervento pacifico contro le povertà e contro le cause che le determinano;
– esprimere e sostenere valori di cultura e fede cristiana che si arricchiscono anche attraverso la conoscenza e il dialogo con popoli di altre culture.

I doveri a tutti i livelli sono:
– diffondere la conoscenza dell’A.I.C., dei suoi orientamenti, delle sue linee operative, del documento di base e della sua stampa;
– facilitare gli sforzi di coordinamento, collaborando alla creazione di reti transnazionali o di gemellaggi per far fronte alle comuni povertà;
– collaborare ai progetti unitari di primo intervento che richiedono anche un contributo finanziario, rispondendo secondo le possibilità;
– versare la quota associativa all’Associazione Internazionale tramite la Segreteria Nazionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano.

ORGANI DI STAMPA

art. 22
I Gruppi di Volontariato Vincenziano hanno come organo ufficiale di stampa gli Annali della Carità, sul quale vengono pubblicati articoli formativi e notizie della vita associativa.
Tutti gli associati (volontari attivi e non attivi) sono tenuti a sottoscrivere l’abbonamento annuale. Inoltre in alcune regioni o città vengono redatte, a cura del Volontariato Vincenziano, altre pubblicazioni a carattere formativo, con informazioni e notizie relative al proprio territorio.

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

art. 23
L’Associazione ha durata illimitata.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][gem_button size=”medium” corner=”3″ icon_pack=”elegant” text=”Scarica il pdf” link=”url:http%3A%2F%2Flocalhost%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2FNorme_Interne.pdf|title:Norme_interne_pdf|target:%20_blank|” icon_elegant=”e092″ background_color=”#1976d2″ hover_background_color=”#4fbcd4″][/vc_column][/vc_row]